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Agevolazioni prima casa e credito d’imposta

Quando si vende una casa acquistata con le agevolazioni “prima casa” e si decide di comprarne un’altra, uno dei temi più delicati è la tempistica: entro quanto tempo bisogna vendere l’immobile già posseduto per non perdere i benefici fiscali?

L’Interpello n. 297/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente come funziona il passaggio da una casa all’altra dopo la proroga introdotta dalla Legge 207/2024.

Ecco, in modo semplice, cosa cambia e come orientarsi.

La novità del 2024: più tempo per vendere la vecchia casa

La Legge 207/2024 ha esteso da 1 a 2 anni il tempo massimo entro cui vendere l’abitazione già posseduta quando si acquista un nuovo immobile con le agevolazioni “prima casa”.

Significa che oggi puoi:

  • essere proprietario di una casa già acquistata con il beneficio fiscale
  • comprare una nuova abitazione con le agevolazioni
  • e vendere la precedente entro 24 mesi, senza perdere il diritto alla “prima casa” sul nuovo acquisto.

Un’estensione importante, nata per aiutare chi deve gestire tempi di vendita non sempre prevedibili.

Il chiarimento dell’Interpello 297/2025: attenzione al credito d’imposta

La proroga non vale però per tutti i benefici collegati alla “prima casa”.

Con l’Interpello 297/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

👉 Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7, Legge 448/1998)

matura solo se la vecchia casa viene venduta entro 1 anno dal nuovo acquisto.

Se la vendita avviene:

  • Entro 12 mesi → il credito d’imposta spetta
  • Tra 1 e 2 anni → l’agevolazione “prima casa” resta valida,
    ma non si ha diritto al credito d’imposta
  • Oltre 2 anni → si perdono sia l’agevolazione che il credito d’imposta

L’estensione a due anni, quindi, riguarda solo il mantenimento dell’agevolazione “prima casa”, ma non si applica al credito d’imposta.

Perché questa distinzione è importante

Il credito d’imposta può rappresentare un vantaggio economico significativo, perché permette di recuperare parte delle imposte pagate su un precedente acquisto agevolato.
Sapere che per ottenerlo resta valido il termine di un anno è fondamentale per chi sta pianificando una doppia operazione immobiliare.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate evita interpretazioni errate e conferma la necessità di programmare con attenzione i tempi di vendita e di riacquisto.

Cosa significa nella pratica per chi vende e compra casa

Se stai pensando di cambiare abitazione, e la tua casa attuale era stata acquistata con i benefici “prima casa”, ricorda:

✔ Hai 2 anni per vendere la casa precedente e mantenere l’agevolazione sulla nuova

✔ Hai 1 anno per venderla se vuoi ottenere anche il credito d’imposta

✔ È importante programmare con attenzione le operazioni per non perdere i benefici fiscali

Nel mercato immobiliare di Latina, dove spesso vendita e acquisto avvengono in tempi ravvicinati, conoscere bene queste scadenze può fare una grande differenza nella gestione economica dell’operazione.

Conclusione

L’Interpello 297/2025 chiarisce finalmente un aspetto fondamentale della normativa:

  • la proroga a 2 anni si applica solo all’agevolazione “prima casa”;
  • il credito d’imposta, invece, resta legato al termine tradizionale di 1 anno.

Per chi deve vendere e ricomprare, una corretta pianificazione diventa quindi essenziale.
Conoscere in anticipo le regole permette di evitare errori e sfruttare al massimo i vantaggi fiscali disponibili.

La provvigione dell’agenzia immobiliare va indicata in atto?

Dal 12 gennaio 2025 non c’è più l’obbligo di indicare in atto notarile l’importo della provvigione pagata all’agenzia immobiliare.

Ora, se preferisci mantenere riservata questa informazione, puoi semplicemente indicare nel rogito il numero della fattura ricevuta e dichiarare che l’importo fatturato corrisponde a quanto effettivamente hai pagato.

Qual è il vantaggio?
Questa modifica tutela la tua privacy e ti permette di definire gli accordi economici con l’agente immobiliare in modo più discreto.

Attenzione, però: perché alcuni obblighi restano invariati!

Nel rogito dovrai comunque dichiarare se ti sei avvalso di un mediatore e indicarne i dati identificativi: una misura fondamentale per contrastare l’abusivismo e garantire trasparenza.
E poi resta obbligatorio specificare le modalità di pagamento della provvigione, per chiarire tempi e modalità di versamento.

Infine, se vuoi continuare a detrarre la spesa di mediazione, dovrai conservare la fattura e le ricevute dei pagamenti che… mi raccomando… dovranno essere eseguiti esclusivamente con mezzi tracciabili!

Legge di bilancio 2023 – Rinegoziazione mutui tasso variabile

Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all’art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.

Requisiti

La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:

  • presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;
  • non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si applica ai contratti di mutuo:

  • di tipo ipotecario;
  • aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
  • stipulati (od oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023;
  • di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;
  • finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Effetti della rinegoziazione

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.

Legge di bilancio 2023 – Acquisto case efficienti

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA, in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Legge di bilancio 2023 – Acquisto prima casa per gli Under 36

Se sei un Under 36 e stai pensando di acquistare la tua prima casa, puoi rivolgerti a noi. Di seguito tutte le informazioni relative a novità e proroghe introdotte al beneficio dalla legge di bilancio 2023.

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)

È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo anche per mutui:
  • di importo non superiore a 400.000,00 euro;
  • a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa;
  • già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all’80% della quota capitale.

È prorogata la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86

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